IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75, il quale che stabilisce che «Nelle more di quanto previsto dal
comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa,  la
valorizzazione del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e  garantire
adeguati  livelli   di   efficienza   ed   economicita'   dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della  spesa,  a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle  risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,  anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non puo' superare  il  corrispondente  importo  determinato  per
l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data  l'art.  1,  comma  236,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  abrogato.  Per  gli  enti
locali  che  non  hanno  potuto  destinare  nell'anno  2016   risorse
aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del  mancato
rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  del  2015,  l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente  comma
non puo' superare il corrispondente importo  determinato  per  l'anno
2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016»; 
  Visto l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75  del
2017, il quale stabilisce che «Fermo restando il limite delle risorse
complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti  locali,  con
esclusione degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  possono
destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il
salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi
di riorganizzazione e il  relativo  mantenimento,  nel  rispetto  dei
vincoli di bilancio  e  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
vincoli della spesa di personale  e  in  coerenza  con  la  normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile»; 
  Visto l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 75  del
2017, il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino
al 31 dicembre 2020,  in  via  sperimentale,  le  regioni  a  statuto
ordinario e le citta' metropolitane che rispettano i requisiti di cui
al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite  di  cui  al
comma 2, l'ammontare della componente  variabile  dei  fondi  per  la
contrattazione integrativa destinata al personale in servizio  presso
i predetti  enti,  anche  di  livello  dirigenziale,  in  misura  non
superiore a  una  percentuale  della  componente  stabile  dei  fondi
medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione  e
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del  1997,
entro  novanta  giorni  dalla  entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento.»; 
  Considerato che l'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art.  23
del  decreto  legislativo  n.  75  del  2017   prevede   che,   nella
individuazione  dei   requisiti   da   rispettare   ai   fini   della
partecipazione alla suddetta sperimentazione di cui allo stesso comma
4, si tenga conto in particolare dei seguenti parametri: 
    a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  557-quater,
della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale  e
le entrate correnti considerate al netto  di  quelle  a  destinazione
vincolata; 
    b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di  bilancio  di  cui
all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
    c) il rispetto del termine di  pagamento  dei  debiti  di  natura
commerciale previsti dall'art. 41,  comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66; 
    d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione
complessiva.»; 
  Visto l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che  stabilisce  che  «Al   fine   di   consentire   la   progressiva
armonizzazione del trattamento economico del personale  delle  citta'
metropolitane e delle province transitato  in  altre  amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile  2014,
n. 56, e dell'art. 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre  2014,
n.  190,  con  quello  del   personale   delle   amministrazioni   di
destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si  applica  quanto
previsto dall'art. 1, comma 96, lettera a), della predetta  legge  n.
56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per
le  voci  fisse  e  continuative,  ove   il   trattamento   economico
dell'amministrazione  di  destinazione   sia   inferiore   a   quello
dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita' di cui
al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i  fondi  destinati
al trattamento economico accessorio del personale, anche  di  livello
dirigenziale,  degli  enti  presso  cui  il  predetto  personale   e'
transitato in  misura  superiore  al  numero  del  personale  cessato
possono essere incrementati, con riferimento al  medesimo  personale,
in  misura  non  superiore  alla  differenza  tra  il  valore   medio
individuale  del  trattamento  economico  accessorio  del   personale
dell'amministrazione  di  destinazione,  calcolato  con   riferimento
all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato  art.
1, comma 96, lettera a), della legge n. 56  del  2014,  al  personale
trasferito, a condizione che siano  rispettati  i  parametri  di  cui
all'art. 23, comma 4, lettere a) e b),  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le  amministrazioni
provvedono  a  valere  e  nei  limiti   delle   rispettive   facolta'
assunzionali.  Le  regioni  possono  alternativamente  provvedere  ai
predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni
caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio»; 
  Visto l'art. 67, comma  2,  lettera  e)  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali del 21  maggio
2018 che qualifica come stabili  le  risorse  per  l'adeguamento  dei
fondi per il trasferimento del personale di cui all'art. 1, commi  da
793 a 800 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Ritenuto che le  risorse  di  cui  al  citato  comma  800  restano,
conseguentemente, confermate anche per gli anni successivi; 
  Vista la nota n. 5259/C1AI/C2FIN dell'8 novembre 2018, con  cui  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
comunica che nella seduta dell'8 novembre 2018 sono stati condivisi i
dati necessari all'elaborazione del provvedimento e approvata la nota
metodologica di costruzione dei parametri; 
  Vista la nota 18/143/CR07bis/C1-C2 in pari  data  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, avente ad oggetto «Parametri
per la  sperimentazione  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
75/2017 e attuazione del comma 800 della legge n. 205 del 2017»,  con
cui sono proposti i parametri,  gli  indicatori  per  l'accesso  alla
sperimentazione, i dati alla base  della  costruzione  degli  stessi,
nonche' la percentuale del 5 per cento  di  incremento  da  applicare
alla componente stabile dei fondi medesimi; 
  Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo  n.  281  del  1997,  anche  in  ordine  alla
condivisione  dei  dati   contabili,   riportati   nell'allegato   A,
strumentali all'applicazione dei criteri di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni per il personale in servizio 
                presso le regioni a statuto ordinario 
 
  1. Per l'anno 2018, in  via  sperimentale,  le  regioni  a  statuto
ordinario possono incrementare l'ammontare della componente variabile
dei propri fondi  per  la  contrattazione  integrativa  destinata  al
personale in servizio  presso  i  predetti  enti,  anche  di  livello
dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente
stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione  che
le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  557-quater,
della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese
di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi  a  carico
dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con  piu'
di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento e per le restanti  regioni  al
13 per cento della media degli accertamenti, relativi agli anni  2016
e 2017, delle entrate correnti  relative  ai  titoli  I,  II  e  III,
desunti dai  rendiconti,  considerati  al  netto  di  quelli  la  cui
destinazione e' vincolata, identificati, per le finalita' di  cui  al
presente decreto, in quelle relativi al servizio sanitario  nazionale
ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia
esigibilita'; 
    b) rispetto, nell'anno precedente a quello  di  riferimento,  del
pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre  2012,
n. 243; 
    c) rispetto, nell'anno precedente a quello  di  riferimento,  del
termine di  pagamento  dei  debiti  di  natura  commerciale  previsto
dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  come
risultante dall'indicatore di tempestivita' dei pagamenti  pubblicato
da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art.  33
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente  al
trattamento accessorio,  come  definite  all'art.  23,  comma  2  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di
personale, al netto dei contributi sociali a  carico  dell'ente,  non
superiore all'incremento medio registrato nei due anni  precedenti  a
quello di riferimento, pari al 3,2 per cento; 
    e) il  rapporto  tra  gli  impegni  per  le  spese  di  personale
dell'anno precedente a quello di riferimento, al  lordo  degli  oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le
regioni con piu' di 1.600.000 abitanti, al 15 per  cento,  e  per  le
restanti regioni al 20 per cento,  della  media  degli  accertamenti,
relativi al biennio precedente, delle entrate  correnti  relativi  al
titolo I, considerati al netto  di  quelli  la  cui  destinazione  e'
vincolata, identificati, per le finalita' di cui al presente decreto,
in quelli relativi al Servizio sanitario nazionale  ed  al  trasporto
pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilita'; 
    f) il valore pro-capite complessivo  dei  fondi  per  le  risorse
decentrate, definiti ai sensi  dell'art.  23,  comma  2  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a  quello  di
riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio, pari ad
euro 11.937; 
    g) approvazione, da parte della giunta, del rendiconto  dell'anno
precedente a quello di riferimento nei termini previsti dall'art. 18,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  2. Le regioni che soddisfano i requisiti di cui al comma 1  possono
incrementare nell'anno 2018, nel limite del 5 per cento richiamato al
primo  periodo  del  medesimo  comma,  l'ammontare  della  componente
variabile dei fondi per la contrattazione  integrativa  destinata  al
personale in servizio  presso  i  predetti  enti,  anche  di  livello
dirigenziale, in misura tale da non superare, nel medesimo  anno,  il
valore dell'indicatore di cui alla lettera e).